STATUTO AGGIORNATO

Adeguamento alla Legge n. 383/2000 e Legge Regione Emilia-Romagna n. 34/2002

riguardanti le associazioni di promozione sociale.

 

 

 

 

Art. 1

 

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

 

 

   1 - Con atto del notaio Rodolfo Cavandoli del 24 settembre 1976, registrato a Parma il 4 ottobre 1976 al N°5412 vol. 516, si è costituita l’Associazione denominata “COMUNITA’ di TERENZO”,

con sede nel capoluogo e operante senza soluzione di continuità sul territorio comunale di TERENZO (PR)

 

                            2 - L’Associazione, con durata illimitata, non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente              alla realizzazione delle finalità statutarie di cui al successivo art. 2.

 

 

  

Art. 2

 

SCOPI E ATTIVITA’

 

 

 

1 - L’Associazione si prefigge di migliorare il comprensorio dal punto di vista civico, ecologico, turistico, culturale, solidaristico, ricreativo e sportivo, coinvolgendo la popolazione.

In particolare:

- difendere l’habitat della zona in ampio senso, prendendo coscienza dei problemi, promovendo dibattiti, azioni promozionali e prendendo posizione circa le deficienze emerse;

- farsi promotrice di eventuali petizioni popolari su iniziative che potrebbero comportare conseguenze gravi o pregiudizi all’ambiente o sugli attuali insediamenti abitativi e presentarle poi alle autorità competenti;

- contribuire a preservare il paesaggio, a non permetterne il degrado, a mantenere e segnalare i sentieri presenti sul territorio;

- propagandare le conoscenze storiche della zona;

-mettere in risalto, anche a mezzo stampa, le bellezze naturali, artistiche e storiche del luogo per farle meglio apprezzare;

- favorire qualsiasi  iniziativa atta a dare la possibilità ai giovani del Comune di praticare attività sportive, facilitando eventualmente il nascere di nuovi gruppi sportivi;

- favorire l’incontro tra le generazioni, soprattutto con la popolazione anziana quale portatrice di memoria storica del proprio vissuto;

- promuovere e patrocinare festeggiamenti, tornei, gare, convegni, conferenze, spettacoli pubblici, gite ed ogni altra azione ricreativa, culturale, sociale e solidale.

 

2 - Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per gli interessi a valenza collettiva, l’Associazione “COMUNITA’ di TERENZO” s’impegna ad operare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

 

Art. 3

 

RISORSE ECONOMICHE

 

 

 

 1- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da qualsiasi bene che a qualsiasi titolo diverrà di proprietà della   “COMUNITA’ di TERENZO”.

 

 2 -L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

                  a)  - contributi degli associati e dei simpatizzanti;
                  b)  - contributi di Enti, Istituzioni pubbliche, associazioni e privati;
                   c)  - eventuali donazioni;
                  d)  - entrate patrimoniali e di gestione, derivanti da attività commerciali e produttive marginali o di iniziative promozionali.

  

3 - Il fondo comune costituito con le risorse di cui ai comma precedenti, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

 

4 - L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

 

 5 - Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro la fine del mese di gennaio.

 

   

 

 

Art. 4

 

SOCI

 

 

1 - Sono membri della “COMUNITA’ di TERENZO”, i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, in numero illimitato e senza disparità di trattamento, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

                                                         CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

 

 

1 - L’ammissione a socio avviene su richiesta, con il rilascio di tessera associativa. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

 

2 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo per:

a)    - comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b)    - persistenti violazioni degli obblighi statutari;

Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso tempo vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

 

3 -         Il socio receduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative.

  

Art. 6

 

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

 

 

 

1 -         I soci sono obbligati:

a)    - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibe­razioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b)    - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’As­sociazione.

 

2 -         I soci hanno diritto:

a)    - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b)    - a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c)    - ad accedere alle cariche associative.

 

3 -         I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

   

 

 

Art. 7

 

ORGANI DELL‘ASSOCIAZIONE

 

 

 

1-    Sono organi dell’Associazione “COMUNITA’ di TERENZO”:

a)    - Assemblea dei soci;

b)    - Comitato Direttivo;

c)    - Presidente.

 

2 -         Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

 

 

Art. 8

 

ASSEMBLEA

 

 

 

1 - L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto o potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato tramite delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

 

 

2 - L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a)     - approva il bilancio consuntivo;

b)    - decide l’esclusione dei soci;

c)     - nomina i componenti del Comitato Direttivo (la cui durata in carica è di tre anni);

d)    - delibera su problematiche sottoposte al suo esame dal Comitato Di­rettivo.

 

 

3 - L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

  

4 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

 

 

5 - L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

 

 

6 - Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione, in ogni frazione del Comune, di apposito avviso, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, data, luogo ed orario della prima e della seconda convocazione (da tenersi a 24 ore di distanza dalla prima)

 

 

7 - L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

 

8 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

 

Art. 9

 

COMITATO DIRETTIVO

 

  

1- Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a venticinque unità, nominati dall’Assemblea fra i soci medesimi e rappresentativi delle frazioni del Comune.

 

 

2 - I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni.

 

 

3 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti e rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato.

Nell’impossibilità di attuare dette modalità, il Comitato Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, che ne delibera l’eventuale ratifica.

 

 

4 - Sono membri di diritto nel Comitato Direttivo:

(Comma abrogato ai sensi dell’articolo n. 3 della legge n. 383 del 3-12-2000 “tutti i membri devono essere eleggibili”)

 

 

5 - Il Comitato Direttivo nomina al suo interno: un Presidente, un Vice-­Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un responsabile delle tematiche ambientali, un responsabile delle iniziative culturali ed assegna ogni altro incarico per l’adempimento delle finalità statutarie di cui all’art. 2.

 

 

6 - Al Comitato Direttivo spetta di curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, vagliare le domande di nuove adesione, provvedere a stilare e attuare i programmi annuali.

 

 

7 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

8 - Il Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

 

9 - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima dalla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del Comitato.

 

 

10 - I verbali di ogni adunanza del Direttivo, redatti dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate e sottoscritti dallo stesso, da chi ha presieduto la seduta e da almeno tre consiglieri, vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 10

 

PRESIDENTE

 

 

 

1- Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.

 

2 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza,

 al membro anziano.

 

3 - Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo rettifica allo stesso, dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

 

4 - Nel caso in cui, durante il proprio mandato, il Presidente eletto non possa per motivate ragioni proseguire nelle proprie funzioni, e quindi si dimetta per iscritto, verrà sostituito dal Vice-Presidente fino alla naturale scadenza del Comitato Direttivo. Qualora anche questi non possa espletare alla carica, verrà sostituito da altra persona, già membro del Comitato, fermo restando il rispetto dell’art. 9 comma 3 del presente statuto.

 

  

 

Art. 11

 

NORMA FINALE

 

 

 

1 - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Associazioni operanti nel Comune di Terenzo con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, a testimonianza dell’impegno profuso dalla “COMUNITA’ di TERENZO”.

 

 

   

Art. 12

 

RINVIO

 

 

 

1 - Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.