STATUTO AGGIORNATO
Adeguamento alla Legge n. 383/2000 e Legge Regione Emilia-Romagna n.
34/2002
riguardanti le associazioni di promozione sociale.
Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1 - Con atto del notaio Rodolfo Cavandoli del
24 settembre 1976, registrato a Parma il 4 ottobre 1976 al N°5412 vol. 516, si
è costituita l’Associazione denominata “COMUNITA’ di TERENZO”,
con sede nel capoluogo e
operante senza soluzione di continuità sul territorio comunale di TERENZO (PR)
2 - L’Associazione, con durata illimitata, non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità statutarie di cui al successivo art. 2.
Art. 2
SCOPI E ATTIVITA’
1 - L’Associazione si
prefigge di migliorare il comprensorio dal punto di vista civico, ecologico,
turistico, culturale, solidaristico, ricreativo e sportivo, coinvolgendo la
popolazione.
In particolare:
- difendere
l’habitat della zona in ampio senso, prendendo coscienza dei problemi,
promovendo dibattiti, azioni promozionali e prendendo posizione circa le
deficienze emerse;
- farsi
promotrice di eventuali petizioni popolari su iniziative che potrebbero
comportare conseguenze gravi o pregiudizi all’ambiente o sugli attuali
insediamenti abitativi e presentarle poi alle autorità competenti;
- contribuire
a preservare il paesaggio, a non permetterne il degrado, a mantenere e
segnalare i sentieri presenti sul territorio;
- propagandare
le conoscenze storiche della zona;
-mettere in
risalto, anche a mezzo stampa, le bellezze naturali, artistiche e storiche del
luogo per farle meglio apprezzare;
- favorire
qualsiasi iniziativa atta a dare la
possibilità ai giovani del Comune di praticare attività sportive, facilitando
eventualmente il nascere di nuovi gruppi sportivi;
- favorire l’incontro tra
le generazioni, soprattutto con la popolazione anziana quale portatrice di
memoria storica del proprio vissuto;
- promuovere e patrocinare
festeggiamenti, tornei, gare, convegni, conferenze, spettacoli pubblici, gite
ed ogni altra azione ricreativa, culturale, sociale e solidale.
2 - Per la realizzazione
dei propri scopi e nell’intento di operare per gli interessi a valenza
collettiva, l’Associazione “COMUNITA’ di TERENZO” s’impegna ad operare in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Art. 3
RISORSE ECONOMICHE
1- Il patrimonio dell’Associazione
è costituito da qualsiasi bene che a qualsiasi titolo diverrà di proprietà della “COMUNITA’ di TERENZO”.
2 -L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) -
contributi degli associati e dei simpatizzanti;
b) - contributi di Enti, Istituzioni pubbliche,
associazioni e privati;
c) - eventuali donazioni;
d) - entrate patrimoniali e di gestione,
derivanti da attività commerciali e produttive marginali o di iniziative
promozionali.
3 - Il fondo comune costituito
con le risorse di cui ai comma precedenti, non può essere ripartito fra i soci
né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
4 - L’esercizio finanziario
dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di
ogni anno.
5 - Al termine di ogni esercizio il Comitato
Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea dei soci entro la fine del mese di gennaio.
Art. 4
SOCI
1 - Sono membri della
“COMUNITA’ di TERENZO”, i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche,
in numero illimitato e senza disparità di trattamento, che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il
presente statuto.
Art. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1 - L’ammissione a socio avviene su richiesta,
con il rilascio di tessera associativa. Il Comitato Direttivo cura
l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
2 - La qualità di socio si perde
per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso deve essere comunicato
in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione è deliberata
dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo per:
a) - comportamento contrastante con
gli scopi dell’Associazione;
b) - persistenti violazioni degli
obblighi statutari;
Prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso tempo vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.
3 - Il socio receduto od escluso non ha diritto alla restituzione
delle eventuali quote associative.
Art. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1 - I soci sono obbligati:
a) - ad osservare il presente
statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi;
b) - a mantenere sempre un
comportamento corretto nei confronti dell’Associazione.
2 - I soci hanno diritto:
a) - a partecipare a tutte le
attività promosse dall’Associazione;
b) - a partecipare all’Assemblea
con diritto di voto;
c) - ad accedere alle cariche
associative.
3 - I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del
fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 7
ORGANI DELL‘ASSOCIAZIONE
1- Sono organi dell’Associazione “COMUNITA’ di TERENZO”:
a) - Assemblea dei soci;
b) - Comitato Direttivo;
c) - Presidente.
2 - Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 8
ASSEMBLEA
1 - L’Assemblea è composta da
tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo
voto o potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato tramite
delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più
di una delega.
2 - L’Assemblea ordinaria
indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) - approva il bilancio
consuntivo;
b) - decide l’esclusione dei soci;
c) - nomina i componenti del
Comitato Direttivo (la cui durata in carica è di tre anni);
d) - delibera su problematiche
sottoposte al suo esame dal Comitato Direttivo.
3 - L’Assemblea ordinaria viene
convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o
il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4 - L’Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5 - L’Assemblea, ordinaria o
straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo
eletto dai presenti.
6 - Le convocazioni devono essere
effettuate mediante affissione, in ogni frazione del Comune, di apposito
avviso, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine
del giorno, data, luogo ed orario della prima e della seconda convocazione (da
tenersi a 24 ore di distanza dalla prima)
7 - L’Assemblea, ordinaria o
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati.
8 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono
valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta
per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
COMITATO DIRETTIVO
1- Il Comitato Direttivo è
formato da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a
venticinque unità, nominati dall’Assemblea fra i soci medesimi e
rappresentativi delle frazioni del Comune.
2 - I membri del Comitato Direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte
esclusivamente gli associati maggiorenni.
3 - Nel caso in cui, per
dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Comitato decadano
dall’incarico, il Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando i primi
tra i non eletti e rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato.
Nell’impossibilità di attuare
dette modalità, il Comitato Direttivo può nominare altri soci che rimangono in
carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, che ne delibera l’eventuale
ratifica.
4 - Sono membri di diritto nel Comitato Direttivo:
(Comma abrogato ai sensi dell’articolo n. 3 della
legge n. 383 del 3-12-2000 “tutti i membri devono essere eleggibili”)
5 - Il Comitato Direttivo nomina
al suo interno: un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un
Tesoriere, un responsabile delle tematiche ambientali, un responsabile delle
iniziative culturali ed assegna ogni altro incarico per l’adempimento delle
finalità statutarie di cui all’art. 2.
6 - Al Comitato Direttivo spetta
di curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, vagliare le domande
di nuove adesione, provvedere a stilare e attuare i programmi annuali.
7 - Il Comitato Direttivo è
presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in
assenza di entrambi dal membro più anziano.
8 - Il Direttivo è convocato ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti
ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
9 - Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima
dalla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario
della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno
tutti i membri del Comitato.
10 - I verbali di ogni adunanza
del Direttivo, redatti dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate e
sottoscritti dallo stesso, da chi ha presieduto la seduta e da almeno tre
consiglieri, vengono conservati agli atti.
Art. 10
PRESIDENTE
1- Il Presidente ha il compito di
presiedere il Comitato Direttivo nonché l’Assemblea dei soci.
2 - Al Presidente è attribuita la
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente o, in assenza,
al membro anziano.
3 - Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo ed in caso di urgenza, ne assume
i poteri chiedendo rettifica allo stesso, dei provvedimenti adottati,
nell’adunanza immediatamente successiva.
4 - Nel caso in cui, durante il
proprio mandato, il Presidente eletto non possa per motivate ragioni proseguire
nelle proprie funzioni, e quindi si dimetta per iscritto, verrà sostituito dal
Vice-Presidente fino alla naturale scadenza del Comitato Direttivo. Qualora
anche questi non possa espletare alla carica, verrà sostituito da altra
persona, già membro del Comitato, fermo restando il rispetto dell’art. 9 comma
3 del presente statuto.
Art. 11
NORMA FINALE
1 - In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Associazioni
operanti nel Comune di Terenzo con finalità identiche o analoghe o comunque per
fini di utilità sociale, a testimonianza dell’impegno profuso dalla “COMUNITA’
di TERENZO”.
Art. 12
RINVIO
1 - Per quanto non espressamente
riportato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia di associazionismo.